Con la sentenza 18194/2005, la Cassazione ha stabilito che in caso del rifacimento di un cortile che abbia anche la funzione di solaio di box sottostanti, le spese vanno ripartite sulla base dell’art. 1125 cc, vale a dire in proporzione dell’uso.
Questo significa che se il cortile non prevede usi esclusivi, ma è solo pedonale, si potrà seguire la sentenza del Tribunale di Roma (19/02/06) e suddividere le spese accollandole per metà ai proprietari dei box e per metà al condominio.
Se invece il cortile prevede il passaggio di auto, e comporta quindi una maggiore usura, una buona prassi è quella di accollare al condominio i 2/3 delle spese.
Teseo Parolini
338 99 435 89
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Il cortile va rifatto per il passaggio delle auto: io però non ho l’auto. Devo pagare comunque?
La costituzione di un fondo cassa dleiberata a maggioranza per sanare il debito dell’anno precedente e di quello in corso, di un condomino moroso il cui appartamento e8 stato pignorato da altri creditori, e8 legittima? oppure deve essere dleiberata a unanimite0?E le spese del moroso devono essere ripartite per millesimi o in parti uguali trattandosi di un debito? Inoltre Le chiedo se l’eventuale acquirente dell’immobile all’asta deve pagare anche le spese dell’anno precedente in base all’art 63 disp att c.c. o solo da quanto acquista l’immobile? Grazie
Le rispondo in un nuovo post:
https://studio-pieffe.com/2013/01/18/pagmento-debiti-dei-morosi/