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Buongiorno,
il mio è un piccolo condominio e quando sono arrivato ho trovato come amministratore il padre di una condomina. E’ possibile farlo? Lo chiedo perchè secondo me l’amministratore sta applicando un riparto che favorisce proprio sua figlia e secondo me il suo compenso è pure molto alto.
Cosa posso fare?

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Foto di jDtnt

Buongiorno.

Purtroppo tra le varie pecche della recente Riforma del condominio vi è anche quella di avere ignorato quasi completamente questa materia.  Dico quasi completamente perchè secondo alcuni il novello art. 67 disp. att. cc, che vieta che l’amministratore abbia deleghe in assemblea, sembra indicare appunto l’esistenza di  un potenziale conflitto di interesse.
Di fatto, l’unica fonte legislativa sul conflitto di interesse in condominio resta quindi il richiamo alle norme sulle assemblee delle società (per esempio artt.  2373 e 2391 cc).

In generale si ha conflitto di interessi quando un soggetto ha interessi contrastanti come condomino e come terzo, interessi che non possono essere soddisfatti insieme perchè la soddisfazione di uno va a discapito degli interessi dell’altro.

Immaginiamo per esempio che un condomino sia il proprietario o il socio di un’impresa che si vorrebbe incaricare di un lavoro di ristrutturazione.
In questo caso la cassazione ha più volte ribadito che il voto del condomino portatore di conflitto di interesse non può formare la maggioranza e deve essere escluso dal voto.
Ma attenzione, ciò vale solo se il conflitto esiste realmente, ovvero se si dimostra che l’esecuzione dei lavori da parte di detta società non è nell’interesse del condominio.
Solo dimostrandolo si potrà ottenere l’annullamento della delibera ed eventualmente chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla delibera.

Venendo al suo caso specifico, per il riparto non ravviso conflitti di interessi perchè questi riguarderebbero solo il voto in assemblea e non lo stesso incarico di gestione. Infatti la responsabilità di un riparto ricade sempre sull’assemblea e non sull’amministratore.
Altra cosa, invece, è dimostrare che il riparto non ha rispettato i termini di legge o il vostro regolamento di condominio o le tabelle millesimali. In questo caso è possibile far annullare un simile riparto ricorrendo al giundice entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

Infine, per quanto riguarda il compenso dell’amministratore troppo alto, essendoci sul mercato tariffe anche molto diverse è difficile dimostrare che un determinato compenso si configuri come ingiusto guadagno. In tal caso, comunque, potrebbe essere richiesto l’annullamento della relativa delibera solo se il voto della figlia dell’amministratore è stato determinante nella sua approvazione.

Spero di esserle stato utile, cordiali saluti,
Teseo Parolini

Teseo Parolini
https://studio-pieffe.com/
Studio Pieffe: l’amministratore condominiale
a Bellusco, Bernareggio, Carnate, Vimercate e Arcore.

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