Buongiorno,
ho bisogno di alcune informazioni. Vivo in un condominio di XX famiglie, ieri sera era stata convocata un’assemblea straordinaria per discutere e deliberare riguardo a “Presentazione e discussione preventivi rifacimento soletta”.
Ieri sera non ho partecipato alla riunione, come sempre si sono recati all’assemblea i soliti portandosi la media di 5 deleghe a testa per poter decidere le spese da effettuare…
Prima domanda: mi conferma che è possibile fare una regolamento interno al Condominio con il quale si decide il numero di deleghe massimo da portarsi in riunione?
Seconda domanda: possono deliberare delle spese che esulano da quanto citato nell’ordine del giorno della Convocazione? Infatti ieri sera, oltre al lavoro della soletta, hanno deliberato importanti lavori nel giardino condominiale e nei garage che non erano riportati nella convocazione.
Si può impugnare il tutto?
Cordiali saluti,
YY
Gentile signora YY,
di seguito alcune mie risposte.
1) E’ possibile creare un regolamento che tra le altre cose limiti il numero di deleghe per persona. Tale regolamento deve essere approvato da una maggioranza che rappresenti almeno 500 millesimi. Essendo un grosso condominio immagino però che voi abbiate già un regolamento condominiale: questo non stabilisce nulla a proposito?
Le segnalo, se le può essere utile, che nel suo caso la legge prevede:
– che l’amministratore non possa avere deleghe;
– che nessuno possa rappresentare più di un quinto dei condomini (200 millesimi).
2) Sul secondo punto ha ragione, può impugnare le delibere riguardanti lavori e spese non indicati espressamente nell’ordine del giorno o nei documenti che hanno accompagnato la convocazione.
Per farlo però ha solo 30 giorni da quando è stata informata dell’esito dell’assemblea.
Per impugnare l’assemblea occorre presentare, per mezzo di un avvocato, un’apposita istanza al giudice competente.
Valuti però se ne vale la pena, perchè la procedura ha un costo e se il problema è “solo formale”, ovvero riguarda le modalità di conovocazione e di formazione della volontà assembleare, l’assemblea può comunque riunirsi in seguito e riapprovare le delibere annullate dal giudice.
In altre parole, secondo me vale la pena far annullare una delibera solo se se si hanno buone probabilità che una nuova assemblea non riapprovi la delibera in questione.
Spero di esserle stato utile, cordiali saluti,
Teseo Parolini
Teseo Parolini
https://studio-pieffe.com/
Studio Pieffe: l’amministratore condominiale
a Bellusco, Bernareggio, Carnate, Vimercate e Arcore.