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Buongiorno, mi trovo in una situazione assurda.
La vecchia proprietaria di casa, quella da cui ho acquistato lo scorso anno, è ricorsa in appello in una causa contro il condominio conclusasi l’anno scorso e alla quale quindi io ovviamente non ho preso parte: si tratta del risarcimento per danni all’appartamento di cui ora io sono il proprietario dovuti a infiltrazioni di umidità, che il giudice le ha riconosciuto solo in parte.
Devo contribuire anche io alle spese legali del condominio o posso rifiutarmi? Se vince, visto che la causa riguarda l’appartamento che ora è mio, ho diritto anche io a parte del risarcimento. Più in generale, un condomino può rifiutarsi di pagare delle spese legali per cause riferite a eventi avvenuti in anni di gestione in cui lui non faceva parte del condominio?
Grazie


Buongiorno,
sicuramente la sua posizione non è semplice, cercherò di risponderle per punti.

1) Lei non ha diritto ad alcun risarcimento per un danno subito dall’appartamento quando lei non ne era proprietario; d’altronde lei non ha alcun obbligo di pagare il risarcimento dato che questo obbligo sorge nel momento in cui c’era l’obbligo di riparare il tetto (o il muro) per evitare l’infiltrazione.
A favore di questa tesi è possibile citare:
– la sentenza della Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.07.2009 n. 15744, secondo cui il diritto al risarcimento dei danni è di natura personale e compete esclusivamente a chi sia proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso;
-la sentenza della Cassazione n. 12013, del 1/07/2004, secondo cui l’obbligo di risarcimento è un obbligo propter rem, ovvero che spetta al proprietario (attuale) dell’unità immobiliare al momento in cui sorgeva l’obbligo di sanare il tetto o il muro per evitare il danno.

2) Detto questo, la via più semplice per uscire da questa situazione è quello di dissentire dalla causa.
Se il condominio deve ancora pronunciarsi sulla costituzione in appello, ogni condomini ha diritto a dissociarsi dalla causa (art. 1132). Naturalmente se si tirassero fuori in molti, allora tanto varrebbe votare di non costituirsi all’appello.

Per dissentire da una causa (di competenza dell’Assemblea) è sufficiente mandare all’Amministratore una raccomandata R/C simile alla seguente:

All’ amministratore del condominio . . .

ATTO DI DISSENSO

 I sottoscritti, che agli effetti del presente atto eleggono domicilio a . . . in via

premesso

– che sono proprietari di appartamenti ad essi intestati, siti nello stabile condominiale in via . . . n. . . .;

– che l’assemblea dei condomini ha deliberato, in data . . . di volere resistere nella causa civile iniziata dal condomino sig. . . . per … .;

– che ritengono pregiudizievole la resistenza ;

Tutto ciò premesso, dichiarano di dissentire dalla lite come sopra specificata e, ai sensi dell’art. 1132 c.c., di volere separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della suddetta lite specificata, per il caso di soccombenza.

FIRME E DATA

Parolini Teseo Mario
Amministratore Condominiale – Mediatore Civile e Commerciale
https://studio-pieffe.com/

Iscritto all’ANAMMI n° P019
Professione esercitata ai sensi della Legge 4/2013