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Da ieri non è più obbligatorio ricorrerre a una mediazione in caso di una controversia relativa (per quanto ci riguarda) al condominio.

Infatti la Corte Costituzione ha dichiarato “la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.” Non essendo stata ancora depositata la sentenza, non è chiaro però l’estensione dell’intervento della corte cassazione.

Il ricorso era stato presentato in relazione all’art.5  comma 1 periodi 2 e 3, che in sostanza prevedono l’obbligo di esperire una mediazione prima di poter presentare una domanda giudiziale. Sembra chiaro che entrambi i periodi siano stati cassati.

Non si sa nulla invece del ricorso relativo all’art. 16 comma 1° che riguarda addirittura l’abilitazione degli Organismi di mediazione.

Sembra di capire, però, che la mediazione non venga cancellata, anche se è chiaro che solo la buona coscienza degli avvocati potrà convincere i propri clienti a parteciparvi. A meno che non aumentino gli incentivi, come ha dichiarato il presidente della commissione Giustizia del Senato Filippo Berselli.

Staremo a vedere.

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