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E’ possibile a condizione che:

1- il divieto di parcheggio in quell’area sia espressamente previsto nel regolamento condominiale o in una delibera approvata con le maggioranze necessarie;
2- vi siano appositi cartelli che avvisino del divieto di sosta e della rimozione forzata (con indicazione dell’azienda incaricata del trasporto e del luogo di deposito).

E’ questa l’indicazione che emerge dalla sentenza 196 del 9/1/2007 della III^ sezione della Cassazione, che ha ritenuto che, in caso di molestia nel possesso di una cosa (come per esempio il parcheggio in un’area comune non adibita a tale scopo) è legittimo esperire un’azione possessoria che elimini tale molestia (ovvero è legittimo requisire momentaneamente l’auto per restuare il diritto al godimento del cortile).

Parolini Teseo

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