Durante un’assemblea ordinaria, un condomino ha avanzato la proposta di acquistare una porzione di parte comune e di eseguire, in seguito, delle opere per fare rientrare la superficie acquistata parte integrante della sua unità immobiliare; l’amministratore si è defilato sostenendo che tale decisione doveva essere presa ed approvata autonomamente dai condomini. L’obiezione è questa: non vi è fra i doveri dell’amministratore quello di vigilare sulle parti comuni e sul rispetto delle norme competenti, visto che tale modifica potrebbe andare in contrasto con il regolamento edilizio comunale?
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Doveri di un amministratore e parti comuni
10 giovedì Gen 2013
Posted Amministratore, Assemblea, Lavori condominiali, Spazi e servizi comuni
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