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In giurisprudenza una delibera invalida viene più correttamente definita come Nulla o Annullabile, e questo in funzione degli elementi che l’hanno resa invalida.
La differenza sostanziale è che in presenza di una delibera nulla è possibile fare ricorso in ogni momento, mentre per le delibere annullabili è necessario far ricorso entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Non è semplice capire quali sono le delibere nulle e quelle annullabili.
Nel 2005, la sentenza 4806 delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito un orientamento che si presume sarà seguito dalla giurisprudenza futura.

Secondo tale orientamento, sono da ritenersi nulle le delibere:
1) prive degli elementi essenziali (che cioè non definiscono l’oggetto);
2) con oggetto impossibile o illecito o comunque invalide in relazione all’oggetto (per esempio costruire un gazebo in un terreno di proprietà del condominio);
3) con oggetto che non rientra nelle competenze dell’Assemblea  (per esempio costruire un gazebo in deroga a norme comunali);
4) incidenti sui diritti individuali relativi alle cose o ai servizi comuni.

Sono invece da ritenersi annullabili le delibere:
1) affette da vizi relativi alla regolare convocazione o costituzione dell’assemblea,
2) adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dall’assemblea,
3) affette da vizi formali.

Teseo Parolini
338 99 435 89

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