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La domanda di mediazione deve essere presentata ad un Organismo di mediazione: dal momento del ricevimento della domanda, l’Organismo ha 4 mesi per avviare e concludere il procedimento di mediazione.


Di solito viene fissata la prima seduta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda e la parte che è stata invitata alla mediazione comunica se vuole aderire alla procedura.

Se la mediazione ha inizio il mediatore, soggetto professionale tenuto alla neutralità e alla totale riservatezza, aiuta le parti a trovare un accordo amichevole. Durante il procedimento vi saranno sia fasi congiunte (in cui sono presenti entrambe le parti) che fasi separate (nelle quali parla separamente con i soggetti coinvolti).

Se l’accordo non viene raggiunto, le parti possono chiedere al mediatore di presentare una proposta di conciliazione (è consigliabile solo se le parti sono a un passo dall’accordo).
Il mediatore ha comunque la facoltà di presentare una proposta formale di conciliazione anche se nessuno l’ha chiesto, ma la prassi dei mediatori è quella di non formulare autonomamente la proposta se non in casi eccezionali (ovvero quando le parti sono a un passo dall’accordo).
La proposta deve essere accettata o rifiutata entro sette giorni. In caso di silenzio, la proposta si considera rifiutata.
Attenzione: se si rifiuta un accordo e se nei gradi successivi il giudice emette una sentenza uguale ad esso e se tale sentenza ‘premia’ la parte che aveva appunto rifiutato l’accordo, allora la parte vincente dovrà pagare in parte o in tutto  le spese giudiziarie (che normalmente dovrebbero essere pagate dalla parte sconfitta).

In ogni caso, il mediatore  non ha alcun potere decisionale, non può imporre un accordo, e quindi le parti possono sempre decidere se sottoscriverlo o meno. Naturalmente se si firma l’accordo, poi questo diventa vincolante.

 

Teseo Parolini